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Ma cosa si intende per annullamento del matrimonio canonico?

Con dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio si intende quel riconoscimento legale ad opera del tribunale ecclesiastico che, in virtù del diritto canonico cattolico, riconosce la nullità del sacramento del matrimonio.

Comunemente si parla di "annullamento della Rota", o addirittura di "divorzio cattolico", ma tecnicamente si tratta di un "riconoscimento di nullità". Infatti secondo la dottrina cattolica il matrimonio è uno e inscindibile, pertanto non possono sussistere motivi di annullamento o risoluzione del matrimonio stesso. Se invece viene verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il tribunale riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio.

Motivi di nullità

Nell'individuazione delle cause di nullità, sono certamente ammesse ragioni legate alla natura spirituale del vincolo e perciò la mera formalità di una pur corretta conduzione di un ménage matrimoniale, può ben essere vinta da un'analisi sostanziale che disveli che alla forma non era conseguita sostanziale corretta ricezione spirituale del sacramento da parte di uno o entrambi i coniugi. Il tribunale non dichiara inefficace un matrimonio, non ha il potere di annullarlo; stabilisce se un matrimonio era nullo in partenza (nullità "ab initio"), se un matrimonio realmente non c'è mai stato, e questo, perché esisteva almeno una condizione da non renderlo tale.

Ad esempio, in presenza di un matrimonio combinato, in cui l'unione non è frutto di una libera scelta dei coniugi, nonostante la cerimonia e che questo sia rato e consumato, questi coniugi non sono mai stati sposati. Il tribunale canonico non annulla il matrimonio, accerta che per questa causa un matrimonio non c'è mai stato.

Il vizio di nullità può essere riconosciuto anche in fatti precedenti o prodromici al matrimonio, caso tipico essendone la mancanza di alcune condizioni oggettive ritenute in dottrina essenziali al buon esito del legame. Sono i cosiddetti "impedimenti dirimenti", resi celebri ne I promessi sposi da Don Abbondio che ne riassume a Renzo la sequenza: «Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis affinis, ...».[1]

La somministrazione del sacramento matrimoniale non ha l'effetto di unire i coniugi in un vincolo davanti a Dio, se manca la volontà e la consapevolezza di contrarre gli impegni che derivano da un matrimonio religioso, e di farlo insieme all'altro coniuge. Questi impegni riguardano principalmente i cosiddetti tria bona matrimonii, ovvero bonum sacramenti (indissolubilità del vincolo coniugale), bonum prolis (apertura alla nascita di figli), bonum fidei (accettazione del vincolo esclusivo di fedeltà all'altro coniuge), ma si considerano anche l'accettazione della sacramentalità del vincolo ed il cosiddetto bonum coniugum, ovvero l'attribuzione all'altra parte della dignità e delle prerogative di coniuge, che comprendono le questioni di talamo.

Il diritto canonico individua altri casi in cui è lecita la dichiarazione di nullità, fra i quali: matrimonio imposto contro la volontà di uno o entrambi i coniugi; incapacità psicologica di effettuare una vera scelta coniugale ed incapacità psicologica di adempiere agli obblighi sopra ricordati; sono poi considerati capaci di viziare la regolarità del vincolo la condizione e l'errore al momento del consenso. La funzione riproduttiva connessa al matrimonio cattolico consente l'ammissibilità di istanze fondate sulla mancata consumazione materiale dello stesso.

Le persone il cui matrimonio religioso è stato riconosciuto nullo dal Tribunale Apostolico della Romana Rota, sono libere di risposarsi una seconda volta in forma religiosa, anche se ad alcune di esse può essere comminato un divieto amministrativo a contrarre nuove nozze senza il consenso della Curia di appartenenza. Per la Chiesa cattolica la nullità significa che matrimonio non vi è stato,[2] pertanto esse non sono mai state sposate prima e sono quindi libere di creare un nuovo legame.

Le istanze di dichiarazione di nullità del matrimonio sono in genere informalmente inoltrate al Vicario Giudiziale della propria Diocesi che provvede ad indirizzare gli interessati nell'adizione della procedura. Presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana è tenuto un albo degli avvocati rotali, che possono patrocinare in ogni tribunale ecclesiastico senza limiti di territorialità.

Fonte: http://it.wikipedia.org/

 
Se la gente parlasse solo di quello che sa vivremmo in un mondo pressochè silenzioso.


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